Statuto

Statuto dell'associazione Palo 5 Stelle


Art. 1 - Nome, scopi sociali e sede
1. L'associazione “Palo 5 Stelle”, da qui in avanti indicata come “Associazione”, ha lo scopo di coinvolgere i cittadini di Palo del Colle nelle decisioni delle istituzioni pubbliche mediante metodi di democrazia partecipativa, ispirandosi a principi di onestà, legalità, etica, laicità, competenza e trasparenza, operando per un cambiamento della politica e della pubblica amministrazione per garantire che essa operi per la tutela dei beni comuni.
L'associazione facilita l'approfondimento e la messa in pratica di quanto espresso dalla Carta dei Principi almeno tra i propri soci e nei rapporti verso terzi. L'associazione promuove i diritti individuali così come definiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
2. L’Associazione si ispira ai reali principi dell’essere umano come entità biologica, spirituale e razionale facente parte del pianeta Terra. L'associazione si ispira alla carta di Firenze dell'8 marzo 2009.

L’Associazione promuove, con ogni azione possibile, politica, sociale, legale, mediatica, culturale:
- I diritti individuali così come definiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - La conoscenza e lo sviluppo delle capacità e potenzialità umane come primo passo per realizzare
una società pienamente democratica, dove l’essere umano può realmente partecipare alla costruzione di un mondo, o di una comunità conviviale, serena, pacifica, laica e libera.
-
L’accesso a tutte le forme di conoscenza, indispensabile per valutare in maniera libera ed indipendente la costruzione di un nuovo modo di fare politica. - La garanzia delle minime necessità atte a condurre una vita dignitosa, quali impiego, cibo, alloggio, vestiario, cure mediche, educazione, trasporti, ambiente sano, ecosostenibilità delle attività umane e dell’economia.
L'associazione, pur mantenendo la propria totale autonomia, si riconosce nel “MoVimento 5 Stelle
e, ne vuole rappresentare l'espressione per la Città di Palo del Colle.
3. L'associazione non ha scopo di lucro ma può svolgere attività commerciali, strettamente necessarie al compimento dei propri scopi.
L’Associazione inoltre si prefigge lo scopo di :
- introdurre metodi e sistemi di democrazia diretta e partecipativa negli Statuti degli Enti Territoriali per integrare la democrazia rappresentativa.
- raggiungere la piena autoderminazione dei popoli e la completa sovranità popolare con sistemi e forme di governo anche federali.

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- Utilizzare il dialogo aperto, sincero ed organizzato come base democratica per migliorare noi stessi e gli altri.
4. L’associazione si ispira al concetto di bioeconomia, che tiene conto degli impatti ambientali e sanitari dei processi produttivi delle merci ed intende sostituire i modelli obsoleti con nuove forme di trasformazione delle materie prime per conservare meglio il pianeta Terra e vivere in maniera realmente sostenibile.

La sede sociale è stabilita all'interno del comune di Palo del Colle.
Art. 2 Soci
1. Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche, di qualsiasi nazionalità, che siano: a) residenti all'interno del comune di Palo del Colle,oppure
b) residenti all'interno della provincia di Bari , oppure
c) domiciliati all'interno del comune di Palo del Colle ,oppure

d) pur non essendo attualmente né residenti né domiciliati, lo siano stati in passato e
conservino legami sociali, professionali o familiari con il comune di Palo del Colle.
Le condizioni di cui alle lettere a) , b) e c) si considerano verificate mediante autocertificazione del socio all'atto dell'iscrizione; le condizioni di cui all'articolo d) sono soggette obbligatoriamente a valutazione positiva da parte del Collegio di Garanzia.
2. Possono essere validamente soci, ordinari od attivi, anche persone iscritte ad altre associazioni federate/
coordinate con l’Associazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all’art. a), b,) c). 3. Nel caso in cui l'aspirante socio sia stato in passato, rappresentante eletto, candidato o tesserato di un partito politico o lista, la richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente valutata dal Collegio di Garanzia, che potrà approvarla soltanto nel caso in cui ritenga che l'aspirante socio abbia chiaramente rescisso i legami con le sue precedenti appartenenze politiche e che la sua iscrizione non sia potenzialmente lesiva dell'indipendenza e dell'immagine dell'associazione.
4. Nel caso in cui l'aspirante socio sia imputato in un procedimento giudiziario in corso, oppure sia stato condannato in via definitiva, sia stato assolto per prescrizione ovvero condannato per un reato successivamente cancellato dal casellario giudiziale, la richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente valutata dal Collegio di Garanzia.
5. Nel caso in cui l'aspirante socio sia stato in precedenza espulso dall'associazione in base all'art. 4, ad eccezione della motivazione di cui al punto a) del comma 1, la richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente valutata dall'Assemblea degli Attivi. Nel caso in cui tale richiesta venga respinta dall'Assemblea, ulteriori richieste di iscrizione da parte della stessa persona non potranno essere valutate prima che siano trascorsi centoottanta (180) giorni.

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6. Per poter diventare soci dell'associazione è necessario presentare domanda di iscrizione al Presidente secondo le modalità stabilite dall'Assemblea degli Attivi; con tale domanda è obbligatorio per il socio dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, e sottoscrivere e impegnarsi a rispettare il presente Statuto e la Carta dei Principi dell'associazione. E’ inoltre obbligatorio redigere e consegnare una scheda anagrafica, ed una copia del documento d’identità, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea degli Attivi. Tale scheda rimarrà di proprietà dell’Associazione che potrà anche renderla pubblica, qualora sussistano giustificati motivi.
7. L'Assemblea degli Attivi stabilisce una quota associativa annuale, anche diversa a seconda della categoria del socio, che ogni socio sarà tenuto a versare all'atto dell'iscrizione e poi entro il 31 gennaio di ogni anno solare. La quota associativa non è rimborsabile per alcun motivo nemmeno parzialmente.
8. L'iscrizione del socio si considera validamente effettuata nel momento in cui tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo siano stati validamente effettuati.
9. Ogni socio ha facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta al Portavoce.

Art. 3 - Categorie di soci
1. I soci si distinguono in due categorie: i soci ordinari e i soci attivi.
2. La qualifica di socio ordinario si ottiene automaticamente all'atto dell'iscrizione.
3. Un socio ordinario passa nella categoria di socio attivo partecipando ad almeno due terzi delle Assemblee generali (vedi art. 11) svolte in un periodo di novanta giorni di calendario. Al verificarsi della condizione al termine di un tale periodo, il Portavoce provvede a inserire il socio nella categoria di socio attivo e a notificare al socio e all'Assemblea degli Attivi tale cambiamento.
4. Un socio attivo passa nella categoria di socio ordinario qualora non partecipi per otto Assemblee degli attivi consecutive, o almeno alla metà più uno del numero totale delle assemblee annuali salvo
giustificati motivi. E’ inoltre causa di perdita della qualifica di socio attivo la mancata partecipazione alle azioni del gruppo, vedi allegato Al verificarsi della condizione al termine di un tale periodo, il Presidente provvede a inserire il socio nella categoria di socio ordinario e a notificare al socio e all'Assemblea degli Attivi tale cambiamento.
La partecipazione attiva, nell’associazione “Palo 5 Stelle, si esplica secondo due criteri uno quantitativo come osservatore ad almeno due terzi delle Assemblee degli attivi svolte in un periodo di novanta giorni di calendario; l’altro qualitativo: causa di perdita della qualifica di socio attivo la mancata partecipazione alle azioni del gruppo.

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Ecco alcuni esempi di azioni di gruppo: proposizione di incontri ed eventi, progettazione di eventi, partecipazione attiva alla costruzione dell’evento: raccolta firme, recarsi presso uffici pubblici, disponibilità in termini di tempo e materiale, condividere il proprio tempo e gli oggetti materiali. Elaborazione e costruzione di idee, punti programmatici e linee politiche, condivisione di ricerche e studi. L’esempio del dizionario Treccani con la frase: alunno che non partecipa alla vita della classe, è molto appropriato con l’idea di partecipazione dei “Palo 5 Stelle”, non è sufficiente stare seduti a scaldare un banco ma bisogna essere attivi, mentalmente e fisicamente.
Sono stati introdotti due criteri, come forma tirocinante, sia per stimolare la reale partecipazione politica e sia per applicare un criterio di meritocrazia interna col fine di premiare, con la candidatura, le persone che si impegnano costantemente, quindi indirettamente evitiamo di sostenere persone che si impegno meno, o furbi dell’ultima ora che vorrebbero approfittare del lavoro altrui.
L’Assemblea degli Attivi, in via eccezionale per il caso delle candidature potrebbe valutare l’impegno di un cittadino svolto all’esterno del gruppo congruamente con i valori della “Carta dei principi”.
Conflitto di interessi: non possono essere candidabili persone che detengono, o sono titolari di contratti (per esempio: concessioni pubbliche) con la Pubblica Amministrazione. Soci Attivi od ordinari non possono essere accentratori di contatti e relazioni con gli Enti pubblici qualora possano trarre vantaggi economici per ragioni di lavoro o possano essere ricattabili.

Il portavoce, coordinatore o referente di un gruppo di lavoro riferito al MoVimento 5 Stelle non deve essere in posizione di conflitto di interessi con l’oggetto dell’attività “x” svolta dal gruppo stesso. Chi lavora e svolge attività direttamente nel settore "x" può far parte di un gruppo che ha attinenza con lo stesso settore, egli può dare il suo contributo in termini di competenze e contatti, ma non può esserne il portavoce, coordinatore o referente responsabile a nome del gruppo. Infatti, qualora si rendesse necessaria un'azione politica contro o pro esponenti del settore "x" il portavoce potrebbe essere danneggiato professionalmente o viceversa trarne vantaggi professionali.
Metodi di partecipazione: L’Assemblea intende adottare metodi e strumenti quali la “parola al cittadino” di Paolo Michelotto, “bilancio partecipativo”, “open space technology” per gestire le dinamiche di gruppo. L’essenza di questi metodi è consentire in maniera regolata, ordinata e chiara l’effettiva partecipazione a tutti i partecipanti misurando i tempi di esposizione e le “interpellanze” .
Art. 4 - Espulsione di un socio
1. Un socio viene automaticamente espulso dall'associazione nel momento in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) scoperta di una falsa dichiarazione riguardo alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2; 
b) presenza di una condizione di espulsione automatica prevista dal presente Statuto.
In tali casi, il Collegio di Garanzia, verificata l'esistenza della condizione, è tenuto a deliberare l'espulsione con effetto immediato. Allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, il Collegio di Garanzia può richiedere a un socio di produrre documentazione nel caso in cui lo ritenga necessario.
I soci si impegnano a notificare al Portavoce la perdita dei requisiti o il verificarsi di condizioni di espulsione automatica entro quindici giorni dal loro verificarsi.
2. Il Collegio di Garanzia, con voto favorevole della metà più uno dei propri membri, può espellere un socio dall'associazione con decorrenza immediata, su propria iniziativa oppure su richiesta motivata e inviata al Portavoce da parte di un numero variabile a seconda del numero dei soci (vedere la tabella) di qualsiasi categoria, per uno dei seguenti motivi:

a) violazione dei doveri del socio di cui al presente Statuto;
b) nel caso in cui il socio venga eletto all'interno di liste elettorali dell'associazione, per violazione dei suoi doveri di eletto di cui al presente Statuto;
c) gravi e significativi comportamenti contrari alla Carta dei Principi dell'associazione o lesivi della sua immagine o contrari alla volonta' espressa dall'assemblea e della sua capacità di operare e di raggiungere gli scopi sociali, anche se svolti fuori dalla vita associativa.

Il Collegio di garanzia ha l’obbligo di motivare i propri provvedimenti.
3. Non possono esistere cause di espulsione del socio, automatica o meno, diverse da quelle previste nel presente Statuto.
tabella

Numero soci per categoria
Numero variabile
25
5
26-50
7
51-75
9
76-100
11
101
15
Art. 5 - Collegio di Garanzia
1. Il Collegio di Garanzia è l'organo dell'associazione che garantisce il rispetto del presente
Statuto, degli scopi associativi e della Carta dei Principi così come approvata dai soci.
Il Collegio è formato da un numero variabile a seconda del numero dei soci attivi. Qualora i soci attivi siano in numero pari od inferiore a venticinque (25) il Collegio sarà formato da cinque (5) membri. Se il numero dei soci attivi sarà compreso tra i ventisei (26) ed i cinquanta (50) li Collegio

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sarà formato da sette (7) membri. Se il numero dei soci attivi è compreso tra i cinquantuno (51) ed i settantacinque (75) sarà di nove (9) membri. Se il numero dei soci attivi è compreso tra settantasei (76) e cento (100) sarà di undici (11) membri. Se superiore a centouno (101) sarà di quindici (15) membri (vedere la tabella).
tabella
Numero soci per categoria
Numero variabile
25
5
26-50
7
51-75
9
76-100
11
101
15
2. Il Collegio di Garanzia è eletto dall'Assemblea degli Attivi e dura in carica sei mesi dalla data della sua elezione, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Collegio.
3. Sono eleggibili come membri del Collegio tutti i soci attivi.
Non sono inoltre eleggibili i soci che, alla data dell'elezione, siano membri in carica di un qualsiasi organo elettivo della Repubblica Italiana o dell'Unione Europea.

4. In caso di decadenza, vacanza per qualsiasi motivo di uno o più membri del Collegio, o cambiamento del numero dei membri del Collegio di Garanzia come previsto dal comma 1 di questo articolo, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di nuovi membri, che resteranno in carica fino al termine originario del Collegio.
5. Sono cause di decadenza immediata dal Collegio di Garanzia:
a) l'espulsione dall'associazione o la perdita della qualifica di socio attivo, oppure
b) la mancata presenza, senza giustificati motivi, a tre o più riunioni consecutive del Collegio, purché tra la prima e l'ultima siano trascorsi almeno sessanta giorni, oppure
c) il diventare membro di un qualsiasi organo elettivo della Repubblica Italiana o dell'Unione Europea.

6. Le riunioni del Collegio di Garanzia sono convocate da uno qualsiasi dei suoi membri oppure dal Presidente, mediante comunicazione ai membri del Collegio inviata con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario, riportante data, luogo e ordine del giorno. In deroga al preavviso, il Collegio si ritiene validamente convocato se tutti i suoi membri sono presenti o dichiarano di accettare la mancanza del preavviso. Il convocatore dovrà inserire all'ordine del giorno tutti gli argomenti che siano stati richiesti da un membro del Collegio oppure dal Portavoce, oppure che siano previsti dal presente Statuto. In presenza di almeno un argomento pendente per l'ordine del
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giorno del Collegio di Garanzia, il Presidente è tenuto a convocare una sua riunione entro trenta giorni di calendario.
7. Salvo dove diversamente previsto, il Collegio delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il voto nel Collegio di Garanzia è palese. Le votazioni del collegio sono aperte per 3 giorni per permettere ai membri che non abbiano potuto presenziare alla riunione di votare attraverso la bacheca virtuale.

E’ valida la partecipazione remota, ad esempio tramite Internet o teleconferenza.
Ogni socio ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni del Collegio.
Sino al raggiungimento di 25 soci attivi, il Collegio di Garanzia non è costituito e le sue funzioni sono svolte dall'assemblea degli attivi; superata tale soglia sarà costituito il Collegio, secondo la tabella di cui sopra.
Art. 6 Portavoce
1. Il Portavoce è la carica sociale che si occupa del buon funzionamento pratico della vita associativa secondo quanto previsto dal presente Statuto. Egli rappresenta l'associazione verso terzi, anche dal punto di vista legale, limitatamente alle necessità pratiche della vita associativa e secondo le direttive dell'Assemblea degli Attivi.
2. Il Portavoce viene eletto dall'Assemblea degli Attivi e dura in carica per sei mesi di calendario, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente.
3. Sono eleggibili come Portavoce tutti i soci attivi. Non è tuttavia rieleggibile il Presidente in scadenza che abbia compiuto un mandato completo in tale carica o che abbia compiuto due mandati. Non è inoltre eleggibile il Tesoriere attualmente in carica, a meno che il suo mandato non sia già terminato.
4. In caso di decadenza o vacanza per qualsiasi motivo del Portavoce, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di un nuovo Portavoce, che resterà in carica fino al termine originario del mandato.
5. E' causa di decadenza immediata dalla carica di Portavoce l'espulsione dall'associazione o comunque la perdita della qualifica di socio attivo.
6. L’Assemblea dei Soci Attivi, con voto favorevole di due terzi dei propri membri, può rimuovere il Portavoce dal suo incarico in caso di grave o ripetuta mancanza ai propri doveri previsti dal presente Statuto.
7. La carica di Portavoce e quella di Tesoriere sono tra loro incompatibili e sono inoltre
incompatibili con l’essere membro del Collegio di Garanzia. E' possibile essere candidati per entrambi i ruoli, ma in caso di elezione contemporanea ad entrambe le cariche l'eletto dovrà optare per una sola di esse.

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8. Viene eletto viceportavoce il primo dei non eletti. Ricopre le funzioni del presidente quando questo è vacante ed alla sua figura si applicano i commi precedenti di questo stesso art.6.
Art. 7 Tesoriere
1. Il Tesoriere è la carica sociale che si occupa di gestire la cassa dell'associazione in modo onesto, trasparente ed oculato, secondo le direttive dell'Assemblea degli Attivi. Egli è tenuto a presentare all'Assemblea degli Attivi, al termine di ogni anno fiscale, il bilancio consuntivo dell'anno concluso e una proposta di bilancio preventivo per l'anno in corso. Inoltre, egli verifica il pagamento delle quote associative e segnala al Collegio di Garanzia i soci morosi.

2. Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea degli Attivi e dura in carica per dodici mesi di calendario, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Tesoriere.
3. Sono eleggibili come Tesoriere tutti i soci attivi che. Non vi sono vincoli di rielezione. Non è comunque eleggibile il Portavoce attualmente in carica, a meno che il suo mandato non sia già terminato.

4. In caso di decadenza o vacanza per qualsiasi motivo del Tesoriere, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di un nuovo Tesoriere, che resterà in carica fino al termine originario del mandato.
5. E' causa di decadenza immediata dalla carica di Tesoriere l'espulsione dall'associazione o comunque la perdita della qualifica di socio attivo.

6. L’Assemblea degli attivi, con voto favorevole di due terzi dei propri membri, può rimuovere il Tesoriere dal suo incarico in caso di grave o ripetuta mancanza ai propri doveri previsti dal presente Statuto.
Art. 8 Gestori del sito web

1. I Gestori sono la carica sociale che si occupa di gestire la mailing list e la piattaforma tecnologica dell’associazione in modo onesto, trasparente ed oculato, secondo le direttive dell'Assemblea degli Attivi e' rappresentato da due persone.
2. I Gestori vengono eletti dall'Assemblea degli Attivi e durano in carica per sei mesi di calendario, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione dei nuovi Gestori.

3. Sono eleggibili come Gestori tutti i soci attivi. Non vi sono vincoli di rielezione. Non è comunque eleggibile nessun altra figura sociale attualmente in carica, a meno che il suo mandato non sia già terminato.
4. In caso di decadenza o vacanza per qualsiasi motivo dei Gestori, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di un nuovo Gestore, che resterà in carica fino al termine originario del mandato.
5. E' causa di decadenza immediata dalla carica di Gestori l'espulsione dall'associazione o comunque la perdita della qualifica di socio attivo.
6. L’Assemblea degli attivi, con voto favorevole di due terzi dei propri membri, può rimuovere i Gestori dal suo incarico in caso di grave o ripetuta mancanza ai propri doveri previsti dal presente Statuto.

Art. 9 - Assemblea degli Attivi
1. L'Assemblea degli Attivi è l'organo sociale che svolge l'ordinaria amministrazione dell'associazione, ivi incluso di definire ed approvare le mozioni da sottoporre al voto generale dei soci, eleggere il Collegio di Garanzia, il Portavoce e il Tesoriere, approvare spese, contratti e impegni rilevanti, approvare la partecipazione o il sostegno dell'associazione a campagne e posizioni politiche, stabilire la sede sociale, e svolgere le altre funzioni previste dal presente Statuto. Essa è composta da tutti i soci attivi dell'associazione.
2. L'assemblea degli Attivi viene convocata con un preavviso di almeno sette giorni di calendario mediante comunicazione ai soci attivi, contenente l'indicazione dell'ora e del luogo, nonché l'ordine del giorno. Le Assemblee degli Attivi dovranno essere convocate in orari e luoghi tali da favorire la massima partecipazione per quanto possibile. In casi di urgenza può essere convocata con almeno tre giorni di preavviso.
3. L'ordine dell’Assemblea degli Attivi giorno viene predisposto dal Presidente, inserendo tutti gli argomenti che:

a) siano stati approvati dall'Assemblea degli Attivi precedente, oppure
b) siano stati richiesti al Portavoce da almeno un membro dei soci attivi,oppure
c) siano stati richiesti al Portavoce da almeno un decimo dei soci attivi, oppure
d) siano previsti dallo Statuto in quanto di competenza dell'Assemblea degli Attivi (per esempio, il rinnovo di cariche sociali scadute).

In presenza di almeno un argomento pendente per l'ordine del giorno di una Assemblea degli Attivi, il Portavoce è tenuto a convocare tale assemblea entro trenta giorni di calendario.
Il Portavoce è inoltre tenuto a convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

4. All'inizio di ciascuna Assemblea degli Attivi, il Presidente comunica le nuove iscrizioni, le espulsioni e le variazioni di categoria dei soci avvenute nel frattempo dall'ultima Assemblea, e chiede l'approvazione del verbale della riunione precedente. Dopo tale operazione, l'Assemblea elegge un segretario, che si occuperà di stendere il verbale dell'assemblea (anche in forma audiovisiva se possibile) e l'elenco dei presenti e di inviarli al Portavoce; successivamente si inizierà la trattazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea può trattare ma non votare su argomenti che non siano stati posti all'ordine del giorno nella convocazione.
5. All'Assemblea hanno diritto di assistere, in qualità di osservatori senza diritto di voto, tutti i soci ordinari dell'associazione. L'Assemblea può ammettere la partecipazione in qualità di osservatori anche di terzi non soci, e può decidere di concedere la parola anche agli osservatori.
6. L'Assemblea degli Attivi stabilisce il regolamento secondo cui si svolgono le sue riunioni, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto; tra le altre cose, determina la modalità di presentazione e votazione delle mozioni e la moderazione del diritto di parola e di replica. In ogni caso, il voto nell'Assemblea degli Attivi è palese.
7. L'Assemblea degli Attivi è valida se le condizioni di convocazione e svolgimento di cui al presente articolo sono state correttamente soddisfatte, indipendentemente dall'effettiva partecipazione. Se disponibile, è valida la partecipazione remota, ad esempio tramite Internet o teleconferenza. Non è ammessa la partecipazione per delega.
8. L'Assemblea degli Attivi cerca di operare secondo il principio dell'ampio consenso. In ogni caso, l'Assemblea delibera mediante voto su mozioni proposte dai soci attivi.
9. Una mozione si riterrà immediatamente respinta nel caso in cui, messa ai voti durante l'Assemblea, essa riceva dai presenti un numero di voti contrari superiore a quello dei voti favorevoli; se approvata, essa sarà rimandata al voto mediante bacheca virtuale di cui al comma successivo.

10. Allo scopo di permettere la piena espressione della volontà di tutti i soci attivi, tutte le mozioni votate e approvate in Assemblea saranno prontamente pubblicate dal Portavoce su una bacheca virtuale, dove i soci attivi che non erano presenti all'Assemblea o che in Assemblea si erano astenuti potranno esprimere il proprio voto su di esse fino al termine del quarto giorno successivo a quello dell'Assemblea. La partecipazione al voto secondo queste modalità non costituisce tuttavia presenza ai fini dei requisiti di cui all'art. 3.
11. Una mozione si riterrà approvata con effetto immediato nel momento in cui, sommando i voti espressi in Assemblea e quelli espressi sulla bacheca virtuale, essa abbia raccolto un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei soci attivi. Soltanto nel caso in cui la mozione venga riproposta una seconda volta senza modifiche, essa si riterrà approvata se il numero di voti favorevoli sarà superiore a quello dei voti contrari. Nel caso in cui, al termine del voto sulla bacheca virtuale, non siano state raggiunte le condizioni necessarie per l'approvazione della mozione, essa si riterrà respinta.
12. Per l'elezione delle cariche sociali, di membri delle liste elettorali di cui all' art. 13 e delle rappresentanze di cui all'art. 14, l'Assemblea degli Attivi raccoglie le candidature, ciascuna presentata da almeno un socio attivo, essendo valida l'autocandidatura, e, dopo averne verificato la validità, provvede a discuterle, cercando di favorire il raggiungimento di un consenso. Nel caso in cui il numero di candidati sia superiore a quello dei posti da riempire, si provvederà ad elezione.
Per l’elezione del Portavoce, del Tesoriere si ha a disposizione un’unica preferenza, per i Gestori due preferenze. Vince il candidato che colleziona più voti. Per l’elezione dei membri del Collegio di Garanzia ciascuno dei soci attivi dispone di un numero di preferenze pari alla metà dei posti da riempire, arrotondata per difetto, con un minimo di una preferenza. Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, fino alla copertura dei posti da riempire. Il voto è palese.
13. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee degli Attivi.
14. L’Assemblea degli Attivi decide, a maggioranza di 3/5, se coordinarsi, federarsi o riconoscere un’altra associazione, assimilabile per scopi e principi, e purché il proprio Statuto e le proprie deliberazioni siano improntate da democraticità interna. Con la stessa maggioranza decide se inviare un proprio rappresentante per coordinamenti strutturati con le altre associazioni.
Art. 10 Deliberazione d'urgenza
In caso di effettiva urgenza e di impossibilità alla tempestiva convocazione dell'Assemblea degli Attivi per delibere di competenza di tale organo, un gruppo composto da almeno un numero variabile in base al numero dei soci attivi (vedere la tabella) può dar luogo a una deliberazione d'urgenza su una mozione da loro proposta.
tabella

Numero soci per categoria
Numero variabile
25
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26-50
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51-75
9
76-100
11
101
15
2. L'adesione di un socio attivo alla deliberazione d'urgenza si compie mediante una sottoscrizione chiara, personale e autentica al testo della mozione, con qualsiasi mezzo disponibile al socio e verificabile da parte degli altri soci attivi (per esempio, E-mail inviata a tutti i soci attivi, intervento sugli spazi di discussione online o comunicazione scritta firmata e indirizzata dal Presidente). La sottoscrizione è irrevocabile.
3. La delibera di urgenza si considera approvata, con pari validità rispetto a ogni altra delibera dell'Assemblea degli Attivi, allorché riceva l'approvazione di oltre la metà dei soci attivi.
Art. 11 - Voto generale dei soci
1. Il voto generale dei soci si svolge nelle situazioni previste dal presente Statuto oppure quando l'Assemblea degli Attivi lo ritenga necessario. Possono votare tutti i soci di qualsiasi categoria, purché siano iscritti all'associazione da almeno novanta giorni di calendario. Il voto di ciascun socio ha lo stesso valore, indipendentemente dalla categoria e da qualsiasi altra caratteristica. Il voto è palese.
1.bis L’Assemblea generale (“meetup”) viene convocata dagli Attivi con un preavviso di almeno tre giorni a tutti i soci di qualsiasi categoria, contenente l’indicazione dell’ora e del luogo, nonché dell’ordine del giorno.
2. Il voto generale si svolge su mozioni predisposte e approvate dall'Assemblea degli Attivi. Inoltre, l'Assemblea degli Attivi è competente a stabilire le modalità pratiche di svolgimento dei voti generali, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto.

3. Il voto generale si svolge per un periodo di sette giorni; in presenza di una mozione di voto generale approvata dall'Assemblea degli Attivi oppure delle condizioni previste dallo Statuto, esso viene convocato dal Portavoce mediante comunicazione ai soci inviata con almeno sette giorni di anticipo sul momento di inizio del voto. E' possibile svolgere più di un voto generale nello stesso periodo. Non possono essere svolti voti generali, neanche per un solo giorno, nei periodi che vanno dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi; dall'1 al 31 agosto compresi; nella giornata di Pasqua, nel giorno successivo e nei sei giorni precedenti. Sono validi soltanto i voti espressi all'interno del periodo di voto.
4. Il voto generale è ritenuto valido se le condizioni di convocazione e svolgimento di cui al presente articolo sono state correttamente soddisfatte, indipendentemente dall'effettiva partecipazione.
5. Nel caso di mozioni sottoposte per approvazione, esse si considerano approvate se il numero di voti favorevoli risulta superiore al numero di voti contrari, fatti salvi i casi speciali previsti dal presente Statuto.

6. Nel caso di votazioni per elezione, ciascun socio dovrà esprimere un unica scelta per la carica di candidato a sindaco ed un numero di preferenze pari alla metà dei posti da ricoprire, arrotondata per difetto, per la carica di candidato a consigliere. Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, fino alla copertura dei posti da riempire. Il voto è palese.
7. Nel caso di mozioni di altro genere che prevedano scelte multiple, la modalità di determinazione delle scelte approvate dovrà essere indicata nella mozione stessa.
Art. 12 - Carta dei Principi
1. La Carta dei Principi dell'associazione stabilisce i valori di riferimento, le linee guida e gli obiettivi di alto livello dell'associazione. Essa non contiene indicazioni pratiche o programmatiche, ma rappresenta la base fondamentale con cui le proposte pratiche e i programmi dell'associazione devono risultare coerenti.
2. Le modifiche alla Carta dei Principi devono essere approvate con voto generale dei soci nel quale i voti favorevoli siano almeno il doppio di quelli contrari, su una mozione dell'Assemblea degli Attivi che riporti il testo di tali modifiche e ne richieda l'approvazione. Tale mozione deve essere stata approvata dall'Assemblea degli Attivi con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Carta dei principi dell’Associazione “Palo 5 Stelle”
Modello di società ideale
L’associazione si ispira ai reali principi dell’essere umano come entità biologica, spirituale e razionale facente parte del pianeta Terra. Conoscere le proprie capacità e potenzialità umane è il primo passo per realizzare una società pienamente democratica dove l’essere umano può realmente partecipare alla costruzione di un mondo, o di una comunità conviviale, serena, pacifica, laica e libera. L’accesso a tutte le forme di conoscenza è indispensabile per valutare in maniera libera ed indipendente la costruzione di un nuovo modo di fare politica. Il dialogo aperto, sincero ed organizzato è la base democratica per migliorare noi stessi e gli altri.
Intendiamo introdurre metodi e sistemi di democrazia diretta e partecipativa negli Statuti degli Enti Territoriali per integrare la democrazia rappresentativa.
Intendiamo raggiungere la piena autoderminazione dei popoli e la completa sovranità popolare con sistemi e forme di governo anche federali.
Ci ispiriamo al concetto di bioeconomia che tiene conto degli impatti ambientali e sanitari dei processi produttivi delle merci ed intendiamo sostituire i modelli obsoleti con nuove forme di trasformazione delle materie prime per conservare meglio il pianeta Terra e vivere in maniera realmente sostenibile.
Art. 13 - Liste elettorali proprie
1. L'associazione può partecipare con proprie liste ad elezioni politico-amministrative purché relative alla Comune di Palo del Colle.
2. La decisione di partecipare a ciascuna elezione deve essere approvata con voto generale dei soci su mozione dell'Assemblea degli Attivi.
3. Il programma elettorale per ciascuna elezione, il simbolo e il nome della lista devono essere approvati con voto generale dei soci su mozione dell'Assemblea degli Attivi.

4. L'Assemblea degli Attivi approva il regolamento per la costituzione delle liste elettorali e per la scelta degli eventuali candidati presidente dove essi siano previsti. Ad ogni modo, le liste di candidati e il nome del candidato presidente dovranno essere scelti per elezione con voto generale, su proposte di candidatura approvate dall'Assemblea degli Attivi, ove possibile in numero superiore al numero di candidature da esprimere.
5. Possono essere candidati nelle liste dell'associazione soltanto i soci attivi che posseggano tale qualifica da almeno centoottanta giorni. Nel caso in cui non sia possibile in tale modo raggiungere effettivamente il numero minimo di candidature richieste per formare la lista, l'Assemblea degli Attivi può autorizzare la candidatura anche di specifici soci che non rispettino tale requisito, previa voto favorevole dei due terzi dei soci attivi per ciascuno dei soci stessi.
6. Possono essere candidate nelle liste dell'associazione soltanto persone che sottoscrivano un contratto con l'associazione stessa, predisposto dall'Assemblea degli Attivi. Tale contratto deve vincolare il candidato, in caso di elezione, a:
a) svolgere il proprio mandato con diligenza e assiduità, non dimettendosi prima del termine se non per giustificati motivi e previa approvazione dell'associazione;

b) rispettare lo Statuto, la Carta dei Principi e il programma elettorale presentato dall'associazione; c) nella propria azione politica e amministrativa, seguire le direttive che l'Assemblea degli Attivi vorrà dargli e sottoporre anticipatamente alla valutazione dell'Assemblea degli Attivi, quando possibile, le materie su cui sarà chiamato ad esprimere una posizione;
Il mancato rispetto del contratto è causa di espulsione del socio eletto, ai sensi dell'art. 4 comma 2, su valutazione del Collegio di Garanzia.
Art. 14 - Rappresentanza dell'associazione
1. Nel caso in cui si riveli necessario inviare rappresentanze dell'associazione presso organismi terzi come coordinamenti, conferenze, dibattiti ovvero rilasciare dichiarazioni pubbliche verso l'esterno a nome dell'associazione, l'Assemblea degli Attivi è competente ad identificare la o le persone a cui attribuire il potere di rappresentanza e a fornire loro adeguate direttive. In ogni caso, queste persone dovranno attenersi alla Carta dei Principi e alle eventuali posizioni e direttive precedentemente espresse dall'associazione; qualora sia necessario esprimere posizioni senza potersi riferire a precedenti direttive, essi cercheranno comunque di rifarsi allo spirito delle precedenti decisioni dell'associazione.
2. In casi di urgenza in cui non sia materialmente possibile convocare in tempo l'Assemblea degli Attivi per selezionare i rappresentanti e dare direttive, tali funzioni possono essere svolte dal Collegio di Garanzia, cercando comunque di coinvolgere i soci attivi nella discussione e nelle scelte.

Art. 15 - Appelli al Collegio di Garanzia
1.Contro qualsiasi decisione o azione del Portavoce, del Tesoriere o dell'Assemblea degli Attivi è ammesso appello al Collegio di Garanzia, qualora si ritenga che essa contravvenga al presente Statuto o alla Carta dei Principi. L'appello deve essere presentato entro quindici giorni di calendario dalla decisione stessa e deve contenere una motivazione. A partire dalla presentazione dell'appello e per tutta la relativa procedura, la decisione o azione sotto appello è da ritenersi sospesa.
2. L'appello può essere presentato da un numero di soci attivi pari ad almeno il dieci per cento del totale dei soci attivi, con un minimo di dieci, mediante comunicazione indirizzata ai membri del Collegio di Garanzia e al Portavoce.
3. Il Collegio di Garanzia è tenuto a riunirsi ed esaminare l'appello entro quindici giorni dalla sua presentazione. L'appello si riterrà accolto se almeno due terzi dei membri presenti del Collegio voteranno per accoglierlo. In caso di accoglimento, la decisione o azione in questione si ritiene immediatamente annullata.

Art. 16 - Comunicazioni ai soci
1.Le comunicazioni ai soci previste dal presente Statuto, salvo dove diversamente previsto in modo esplicito, vengono effettuate tramite posta elettronica. E' dovere di ogni membro fornire un indirizzo valido di posta elettronica, assicurarsi del suo buon funzionamento, controllare regolarmente le comunicazioni ricevute e provvedere a segnalare tempestivamente al Presidente, secondo le modalità da lui predisposte, ogni cambiamento di tale indirizzo. La comunicazione ad un socio si ritiene validamente effettuata nel momento in cui il messaggio sia stato correttamente inviato dal “Gestore”.
3. Il Presidente fornirà inoltre un sistema di comunicazione al quale potranno essere inviate le comunicazioni al Presidente previste dal presente Statuto. Tali comunicazioni si riterranno validamente effettuate nel momento in cui il sistema fornisca una dichiarazione di corretta ricezione.
Art. 17 - Modifiche al presente Statuto, durata e scioglimento
1. L'associazione ha durata illimitata.
2. Qualsiasi modifica al presente Statuto, incluso lo scioglimento dell'associazione, richiede l'approvazione dell'Assemblea degli Attivi con maggioranza dei due terzi dei soci attivi, e la successiva approvazione mediante voto generale dei soci.
3. In caso di scioglimento dell'associazione, i liquidatori, nominati dall'Assemblea degli Attivi nella
delibera di scioglimento, provvederanno a devolvere il patrimonio dell’associazione ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale ovvero a fini di pubblica utilità.

4. In caso di dubbi sull'interpretazione di parti del presente Statuto, il Collegio di Garanzia provvede a dare una interpretazione definitiva e non appellabile.
Art. 18 - Disposizioni transitorie
1.All'atto della costituzione dell'associazione, i soci fondatori indicano quali tra loro sono da considerarsi soci attivi, e quali sono da considerarsi soci ordinari; tali qualifiche hanno effetto immediato. I soci fondatori indicano inoltre il primo Presidente, il primo Tesoriere e il primo Collegio di Garanzia, eletti secondo le procedure previste dal presente Statuto, i cui termini, ai fini della scadenza, saranno considerati come iniziati nel giorno della costituzione dell'associazione. Tutti i soci fondatori acquisiscono immediatamente il diritto di voto nei voti generali. Tutti i soci attivi sono immediatamente eleggibili per tutte le cariche sociali e per le liste elettorali di cui agli artt. 13 e 14.

2. Immediatamente dopo la costituzione dell'associazione, se così previsto dall'atto costitutivo, potrà essere svolta una Assemblea degli Attivi per trattare un ordine del giorno specificato nell'atto stesso. Tale Assemblea si riterrà comunque valida, in deroga ai commi 2 e 3 dell'art. 9.

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